21 maggio 2018

Modello Redditi 2018: l’estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore

Memory n. 144 del 21.05.2018 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per il 2016) il legislatore ha introdotto una procedura agevolata di estromissione dei beni d’impresa, i cui termini di perfezionamento sono scaduti lo scorso 31.05.2016. Con la legge n. 232 del 11.12.2016 il legislatore ha voluto riproporre tale misura anche con riferimento al 2017: viene, infatti, previsto che il regime agevolato possa essere applicato anche alle estromissioni avvenute tra il 01.01.2017 ed il 31.05.2017, a condizione che i beni siano posseduti dall’imprenditore alla data del 31.10.2016. Gli imprenditori individuali che nel corso del 2017 hanno fruito del regime agevolato di estromissione dell’immobile sono tenuti ad indicare i dati nel quadro RQ del modello REDDITI 2018 PF. Ricordiamo, infatti, che l’indicazione dell’operazione nel dichiarativo costituisce condizione per il perfezionamento del regime (l’eventuale omissione dei versamenti, quindi, non costituirà causa di disconoscimento dell’agevolazione ma verrà autonomamente sanzionata). Si segnala che, a causa dell’anticipazione degli effetti dell’estromissione al 01.01.2017, gli immobili estromessi dal regime d’impresa dovranno essere indicati nel quadro RB dell’imprenditore a decorrere da tale data (a prescindere dalla data di perfezionamento dell’operazione). Pertanto, nelle ipotesi di estromissione perfezionate nel corso del 2017, i contribuenti dovranno indicare nel modello REDDITI 2018 PF: i) nel quadro RQ i dettagli dell’operazione di estromissione; ii) nel quadro RB i dati di possesso dell’immobile.
Categorie:Modelli fiscali e dichiarativi
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