18 ottobre 2018

Nuove precisazioni sulla spettanza dell’Art Bonus

Memory n. 284 del 18.10.2018 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’art. 1 del DL 31.5.2014 n. 83 ha introdotto a decorrere dal 01 giugno 2014 un credito d’imposta (meglio noto con il nome di “art bonus”): teso a favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo effettuate da persone fisiche e giuridiche indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica assunta. In particolare, il credito d’imposta riguarda le erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno delle seguenti attività: i) manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; ii) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es.musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali); iii) realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; iv) interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. La disciplina relativa all’Art bonus è stata integrata dalla L. 22 novembre 2017 n. 175 (c.d. “legge sullo spettacolo”), la quale ha esteso l’agevolazione fiscale alle donazioni dirette al sostegno dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo quali, in particolare, “istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione”. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 28.9.2018 n. 18, ha chiarito che non beneficiano dell'Art bonus le erogazioni liberali destinate ad un festival organizzato da un'associazione che non possiede i requisiti per accedere ai contributi del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Con la risposta interpello 3.10.2018 n. 20, è stato precisato, invece, che l'Art bonus spetta per le erogazioni liberali raccolte da un'associazione che, in forza di una convenzione con un consorzio, è considerata affidataria del restauro di una fontana, bene culturale pubblico situato in un complesso monumentale gestito dal consorzio stesso. Come precisato dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, interpellato dall'Agenzia delle Entrate, le erogazioni liberali in denaro destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di un bene culturale pubblico, quale la fontana, sono conferite a un soggetto (l'associazione) che può essere considerato, ai sensi della predetta convenzione, quale affidatario del bene ai fini dell'art. 1 co. 5 del DL 83/2014. L'associazione deve attestare a consuntivo, con apposita documentazione, la corrispondenza degli importi effettivamente corrisposti ai soggetti incaricati dei lavori di restauro con le somme ricevute in donazione alle quali viene riconosciuto il beneficio fiscale.
Categorie:Crediti d'imposta
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