2 settembre 2019

Omesso versamento contributivo: i presupposti e le condizioni di applicazione della particolare tenuità

Memory n. 154 del 02.09.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con la sent. n. 25537 del 10.06.2019 la Cassazione ha fornito alcune importanti specificazioni relativamente all’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cp) al reato di omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. La Suprema corte, in particolare, si è espressa nei seguenti termini: i) la non punibilità per particolare tenuità del fatto può trovare applicazione anche con riferimento alle omissioni di carattere contributivo. Viene richiesto, però, che l’importo dell’omissione non si discosti notevolmente alla soglia di rilevanza penale prevista dalla legge di 10.000 euro (la presenza di una soglia di rilevanza penale della condotta non esclude quindi la sua applicazione); ii) ai fini dell’applicazione dell’istituto, l’abitualità del comportamento e la reiterazione delle condotte deve essere valutata solo qualora venga superata la soglia di rilevanza penale. Qualora l’interessato abbia commesso più violazioni sanzionate in via amministrativa, quindi, può comunque trovare applicazione l’istituto della particolare tenuità del fatto. Ricordiamo che secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1-bis del DL n. 463/83 (modificato dall’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 15.01.2016), l’omissione di versamenti previdenziali di minore entità vengono depenalizzati. Nel dettaglio, viene ora previsto che: i) l’omissione di versamenti previdenziali di importo fino a 10.000 euro sono soggette a sanzione pecuniaria amministrativa da 10.000 a 50.000 euro; ii) l’omissione di versamenti previdenziali di importo superiore a 10.000 euro sono puniti con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro. Rispetto all’applicazione dell’istituto della particolare tenuità, invece, precisiamo che questo trova applicazione con riferimento a tutti i reati con pena detentiva non superiore a 5 anni.
Categorie:Contributi Previdenziali
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