8 febbraio 2023

Omesso versamento: la dichiarazione del sostituto non prova la consegna al sostituito della certificazione

Memory n. 25 del 08.02.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Con sentenza n. 43238 del 15.11.2022 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il principio per cui la dichiarazione proveniente dal sostituto d’imposta non può essere ritenuta di per sé sola sufficiente ad integrare la prova della avvenuta consegna al sostituito della certificazione fiscale ha efficacia retroattiva, coerentemente a quanto previsto dalla precedente sentenza SU Cass. n. 24782/2018. Di conseguenza, così come definito dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale, l’omesso versamento è sollevato dalla rilevanza penale. Ricordiamo, infatti, che con sent. 175 del 14.07.2022 la Corte Costituzionale ha sancito la parziale incostituzionalità dell’articolo 7, comma 1 del D.Lgs. n. 158/2015 nella parte in cui prevede la rilevanza penale dell’omesso versamento delle ritenute dichiarate dal sostituto d’imposta. Secondo quanto previsto dall’articolo 10 bis del D.Lgs. n. 74/2000, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sistituto di imposa ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per un ammontare superiore a 150.000 euro. Ricordiamo che con l’articolo 39 del DL n. 124 del 26.10.2019, convertito in legge n. 157 del 19.12.2019 il legislatore ha introdotto alcune importanti modifiche alla disciplina dei reati fiscali previsti e puniti dal D.Lgs. n. 74/2000, ampliando le sanzioni previste e limitando la sospensione condizionale della pena. La riforma ha inoltre previsto la sostituzione della precedente disciplina della confisca e l’introduzione dell’articolo 12 ter, il quale prevede l’applicazione della disciplina relativa ai casi particolari di confisca anche in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta per i delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000. Nel dettaglio, il DL n. 124/2019, a seguito della conversione in legge, prevede le seguenti modifiche alla disciplina vigente (le modifiche trovano applicazione a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione): i) la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti viene punita con la reclusione da quattro a otto anni (da un anno a sei mesi a sei anni solo se gli elementi passivi fittizi sono inferiori a 100.000 euro); ii) la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici viene punita ora con la reclusione da tre a otto anni; iii) la dichiarazione infedele viene punita con la reclusione da due a quattro anni e sei mesi, mentre vengono ridotte le soglie di rilevanza penale a 100.000 euro di imposta evasa e 2 milioni di euro di elementi passivi fittizi (viene inoltre riscritta l’esclusione dal computo degli elementi valutativi); iv) l’omessa dichiarazione ai fini fiscali e l’omessa dichiarazione prevista a carico dei sostituti d’imposta vengono sanzionate ora con la reclusione da 2 a 5 anni; v) l’emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti sono ora punite con la reclusione da 4 a 8 anni, ridotti da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso in cui l’importo non rispondente al vero sia inferiore a 100.000 euro.
Categorie:Accertamento
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