18 settembre 2018

Omissioni per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille: remissione in bonis entro il prossimo 1 ottobre 2018

Memory n. 249 del 18.09.2018 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

A decorrere dall’esercizio finanziario 2017, Il DPCM 7 luglio 2016 ha previsto una semplificazione degli adempimenti per l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille dell’IRPEF. In particolare, per effetto di tali semplificazioni, devono richiedere l’iscrizione nell’elenco dei potenziali beneficiari del 5 per mille solamente: i) gli enti neocostituiti; ii) i soggetti che non si sono iscritti in precedenza o che non sono stati inseriti nell’elenco permanente perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti. Diversamente, ai fini dell’accesso al beneficio del 5 per mille, gli enti che risultano iscritti nel suddetto elenco permanente non sono più tenuti a: i) presentare di nuovo la domanda di iscrizione e; ii) inviare la relativa dichiarazione sostitutiva per l’anno in corso. Conseguentemente, i soggetti che hanno fatto la richiesta di iscrizione per la prima volta nel 2018 avrebbero dovuto, entro lo scorso 2 luglio 2018 (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato), presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a mezzo della quale attestare i requisiti di ammissione all'elenco. Le suddette dichiarazioni sostitutive, unitamente ai documenti d’identità dei rappresentanti legali, si sarebbero dovute inviare: i) alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, se l’ente tenuto ad inviare la suddetta documentazione è un associazione di volontariato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica certificata (C.M. 21.3.2013 n. 6.); ii) all'Ufficio del Coni territorialmente competente, se l’ente tenuto ad inviare la suddetta documentazione è un associazione sportiva dilettantistica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Anche gli enti già iscritti nell’elenco avrebbero dovuto presentare la richiamata dichiarazione sostitutiva, sempre entro il termine dello scorso 2 luglio 2018, in caso di variazione del rappresentante legale. In ogni caso, viene riconosciuta ai predetti soggetti, la possibilità di procedere, entro il prossimo 1 ottobre 2018 (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2018 cade di domenica), alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell'ammissione al beneficio, aderendo all’istituto della remissione in bonis. In questi casi, l'accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 250 euro (codice tributo 8115). Si rammenta che, a decorrere dall’11.6.2018, il versamento della suddetta sanzione va effettuato utilizzando il modello F24 Elide (Risoluzione 1.6.2018, n. 42/E).
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