7 aprile 2021

Operazioni in contanti legate al turismo: comunicazione in scadenza il 12 e il 20 Aprile 2021

Memory n. 63 del 07.04.2021 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’art. 3, co. da 1 a 2 bis del DL 2 Marzo 2012 n. 16 aveva originariamente stabilito, a decorrere dal 28.4.2012, una soglia più elevata di utilizzo di denaro contante, pari ad Euro 15.000,00, a favore delle persone fisiche: i) di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano; ii) che effettuano acquisti di beni o di servizi presso commercianti al minuto e soggetti assimilati, nonché agenzie di viaggio e turismo. La Legge di Bilancio 2019 ha apportato, con decorrenza 1.1.2019, sostanziali modifiche alla disciplina in commento, estendendo la disciplina in parola alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana con residenza all’estero. Nessuna modifica è stata apportata, invece, con riferimento agli adempimenti a cui sono tenuti gli esercenti commerciali per poter beneficiare del maggior limite di utilizzo di denaro contante. Conseguentemente, il cedente del bene o il prestatore di servizio sarà tenuto a: i) inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente che si intende utilizzare; ii) identificare il cliente straniero (fotocopiando il passaporto); iii) acquisire dal cliente straniero un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui attesti il fatto di non essere cittadino italiano, nonché di possedere la residenza fuori del territorio dello Stato italiano; iv) versare immediatamente, nel primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, il contante sul conto corrente indicato nella suddetta comunicazione ed intrattenuto presso un "operatore finanziario" (consegnando allo stesso copia della ricevuta della comunicazione preventiva). A fronte della deroga sopra commentata, i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni in contanti intercorse nel 2020 con turisti stranieri, entro: i) il 12.4.2021, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili; ii) il 20.4.2021, per tutti gli altri soggetti tenuti all'adempimento. Considerando le modifiche apportate all'art. 49 del DLgs. 231/2007, la comunicazione dovrebbe riguardare le operazioni in contanti: i) di importo massimo pari a 15.000,00 euro (vale a dire il limite massimo di utilizzo del contante, in deroga, per i turisti stranieri); ii) di importo minimo pari a 3.000,00 euro, sino al 30.6.2020, e di importo minimo pari a 2.000,00 euro, dall'1.7.2020.
Categorie:Adempimenti
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