13 gennaio 2023

Permessi e congedi: charimenti INL su sanzioni

Memory n. 05 del 13.01.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Con nota n. 2414/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune istruzioni circa le nuove sanzioni per mancato ricnoscimento ai lavoratori dei permessi e dei congedi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 105 del 30.06.2022, attuativo della direttiva UE 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.06.2019. Le nuove disposizioni, ora, prevedono tre principali conseguenze punitive a carico dei datori di lavoro: i) la sanzione economica; ii) l’impedimento ad ottenere la certificazione di parità e ogni analoga certificazione; iii) il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, per eventuale discriminazione. Con specifico riferimento al congedo di paternità, viene segnalato che il datore di lavoro è tenuto al riconoscimento del congedo richiesto obbligatorialmente: in caso di rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza sono puniti con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro e impedimento al conseguimento dei certificati di parità. Con riferimento al congedo di paternità alternativo, ovvero previsto in sostituzione della madre in presenza di situazioni gravi, viene precisato che il rifiuto o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro viene punito con le sanzioni previste dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 151/2001 (arresto fino a sei mesi e non conseguimento delle certificazioni). Con riferimento al diritto di rientro e alla conservazione del posto vien stabilito che le inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 56 del D.Lgs. n. 151/2001 viene punito con una sanzione da 1.032 a 2.582, senza pagamento in misura ridotta. In caso di parenti con disabilità, la mancata concessione dei permessi non consente al datore di lavoro di ottenere la certificazione di parità.
Categorie:Lavoro
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