17 dicembre 2020

Premi produttività: chiarimenti sull’incertezza del risultato incrementale

Memory n. 235 del 17.12.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 550 del 17.11.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione ad un’ipotesi di applicazione del regime agevolato sui premi di produttività, analizzando un’ipotesi in cui il beneficio viene disapplicato in quanto, secondo il sostituto d’imposta, il risultato incrementale non può considerarsi incerto. Secondo l’Agenzia, qualora il contratto aziendale sia stipulato in corso d’anno e il risultato incrementale sia calcolato sul volume di utili a fine anno, non è scontato che il risultato possa considerarsi incerto. Ricordiamo che con la precedente risoluzione n. 36/E del 26.06.2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione al raggiungimento dell’obbiettivo incrementale previsto in materia di premi produttività, specificando che con il raggiungimento dell’obbiettivo il beneficio fiscale è assicurato a prescindere dal periodo di erogazione delle somme. Viene inoltre specificato che l’ammontare del premio di risultato agevolabile non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione a seconda della data di sottoscrizione del contratto aziendale, che non interferisce in alcun modo sull’importo agevolabile. Rispetto alla disciplina dei premi di produttività, con DL n. 50 del 24.04.2017 l’agevolazione prevista (stabilizzata con legge n. 208 del 28.12.2015) è stata affiancata da uno sgravio contributivo a favore sia dei dipendenti, sia del datore di lavoro (di fatto sostitutiva dell’incremento del massimale agevolabile a titolo di premio produttività). Con la circolare n. 104 del 18.10.2018 l’INPS ha precisato le modalità di fruizione dell’agevolazione, con particolare riferimento alla compilazione del flusso UNIEMENS e DMAG. Rispetto al regime di tassazione agevolata (o di detassazione a seconda dei casi) non si devono segnalare recenti modifiche: i contribuenti potranno quindi beneficiare di un regime agevolato di tassazione del 10% per i premi fino a 3.000 euro, in alternativa alla detassazione totale per accantonamenti in fondi di previdenza, assistenziali, per servizi di istruzione o educativi, per premi erogati tramite voucher o sotto forma di partecipazioni azionarie come negli anni precedenti al 2019.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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