3 ottobre 2022

Premi produttività: presenza in servizio e ipotesi discriminanti

Memory n. 158 del 03.10.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con sentenza n. 212 del 14.06.2022 la Corte d’Appello di Torino ha stabilito che gli accordi aziendali che prevedono un premio di risultato sulla base del criterio di presenza in servizio non possono applicare criteri discriminanti nei confronti dei lavoratori, pertanto talune assenze devono essere equiparate all’effettiva presenza in servizio. La scelta di tali criteri, affidata alla contrattazione aziendale, incontra in ogni caso il limite del rispetto delle norme inderogabili di legge, pertanto coloro che fruiscono dei permessi per legge 104 devono essere considerati come periodi di effettiva presenza. Rispetto alla disciplina dei premi di produttività ricordiamo che con DL n. 50 del 24.04.2017 l’agevolazione prevista (stabilizzata con legge n. 208 del 28.12.2015) è stata affiancata da uno sgravio contributivo a favore sia dei dipendenti, sia del datore di lavoro (di fatto sostitutiva dell’incremento del massimale agevolabile a titolo di premio produttività). Con la circolare n. 104 del 18.10.2018 l’INPS ha specificato le modalità di fruizione dell’agevolazione, con particolare riferimento alla compilazione del flusso UNIEMENS e DMAG. Rispetto al regime di tassazione agevolata (o di detassazione a seconda dei casi) non si devono segnalare recenti modifiche: i contribuenti potranno quindi beneficiare di un regime agevolato di tassazione del 10% per i premi fino a 3.000 euro, in alternativa alla detassazione totale per accantonamenti in fondi di previdenza, assistenziali, per servizi di istruzione o educativi, per premi erogati tramite voucher o sotto forma di partecipazioni azionarie come negli anni precedenti al 2019. Ricordiamo che, in caso di coinvolgimento paritetico nell’organizzazione del lavoro, viene prevista la concessione di un ulteriore beneficio sotto forma di sgravio contributivo.
Categorie:Giurisprudenza  –  Lavoro
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