6 novembre 2018

Premi produttività: regole per la decontribuzione

Memory n. 304 del 06.11.2018 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, con DL n. 50 del 24.04.2017 l’agevolazione prevista in materia di premi produttività (stabilizzata con legge n. 208 del 28.12.2015) è stata affiancata da uno sgravio contributivo a favore sia dei dipendenti, sia del datore di lavoro (di fatto sostitutiva dell’incremento del massimale agevolabile a titolo di premio produttività). Con la circolare n. 104 del 18.10.2018 l’INPS ha specificato le modalità di fruizione dell’agevolazione, con particolare riferimento alla compilazione del flusso UNIEMENS e DMAG. Nel dettaglio, con il DL n. 50/2017, le agevolazioni fiscali vengono affiancate da uno sgravio contributivo che prevede, nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro i) la decontribuzione totale in capo al lavoratore (nel limite massimo di 800 euro) e ii) una riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro del 20%. L’INPS ha inoltre chiarito che l’agevolazione contributiva ha carattere annuale e, nel caso in cui siano stati stipulati più rapporti di lavoro, il secondo datore potrà godere dell’agevolazione contributiva fino ad esaurimento del limite di 800 euro di premio. Con riferimento ai premi erogati nei mesi trascorsi e aventi diritto alla riduzione, il recupero delle maggiori somme versate avverrà attraverso la procedura di regolarizzazione contributiva UNIEMENS/VIG (per i mesi di erogazione non precedente a maggio 2017). Di seguito illustriamo i chiarimenti forniti con la circolare in commento precisando che, in data anteriore all’entrata in vigore del DL n. 580/2017, trovava applicazione una diversa formula agevolativa a carattere fiscale (ampliamento del massimale del premio agevolato) ad oggi non più applicabile.
Categorie:Lavoro
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