7 novembre 2019

Punito il datore di lavoro che attua condotte ritorsive contro il denunciante

Memory n. 201 del 07.11.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

L’associazione Nazionale Anticorruzione ha emesso, per la prima volta, una delibera che sanzione il datore di lavoro che è stato denunciato per abuso e omissione di atti dovuti da parte di un dipendente. In particolare, a seguito di denuncia da parte del dipendente all’Autorità Giudiziaria, il denunciante era stato allontanato dal posto di lavoro per dieci giorni senza retribuzione, e successivamente di nuovo per dodici giorni. A seguito di una lunga istruttoria ANAC ha accertato il carattere ritorsivo del provvedimento del dirigente, che intendeva “punire” il dipendente per aver denunciato fatti (evidentemente) di rilevanza penale, danneggiandolo in termini lavorativi. In questo caso è stata irrogata una sanzione pecuniaria direttamente al dirigente della struttura pari a 5.000 euro. Tale delibera, intervenuta per il settore pubblico, rappresenta il primo provvedimento dall’introduzione della disciplina del c.d. “whistleblowing” che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria al datore di lavoro. Bisogna specificare, in ogni caso, che la disciplina prevista dalla legge n. 179 del 30.11.2017 prevede l’applicazione di disposizioni differenti a seconda del settore (pubblico o privato) di appartenenza del lavoratore. In particolare, le nuove disposizioni applicabili nel settore privato sono state introdotte nell’articolo 6 del D.Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Nel settore privato, quindi, l’applicazione delle nuove disposizioni viene limitata (almeno parzialmente) a quelle imprese che hanno liberamente adottato i modelli di organizzazione previsti dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Nel dettaglio: i) se l’impresa non possiede un modello organizzativo, non si applicano le disposizioni che prevedono un canale per la segnalazione degli illeciti che garantisca la riservatezza del segnalante; ii) se l’imprese non possiede tale modello, non possono essere previste sanzioni per le segnalazioni calunniose di illeciti penali caratterizzate da dolo o colpa grave. Per tutte le aziende (comprese quelle sprovviste di modelli organizzativi) viene specificato che l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni possono essere denunciate all’ispettorato Nazionale del Lavoro. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del lavoratore, inoltre, è nullo, così come il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Viene, inoltre, precisato che, al ricorrere di tali comportamenti sanzionatori, l’onere della prova con riferimento all’estraneità del trattamento rispetto alla denuncia o segnalazione effettuata dal lavoratore ricade in capo al datore di lavoro.
Categorie:Lavoro
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