23 settembre 2024
Rateazione carichi più ampie dal 2025
Memory n. 156 del 23.09.2024 a cura di Riccardo Malvestiti
Con l’articolo 13 del D.Lgs. n. 110 del 29.07.2024, il legislatore ha riscritto l’articolo 19 del DPR n.602/73, modificando le disposizioni in materia di rateazione dei carichi a decorrere dal 01.01.2025. Fermo restando che per le istanze presentate fino alla data del 31.12.2024 trovano applicazione le disposizioni fino ad oggi conosciute, il D.Lgs. n. 110/2024 prevede la concessione di una rateazione più ampia di quella fino ad oggi concessa attraverso un incremento progressivo delle rate. Mentre per il 2024 le rateazioni ordinarie prevedono la concessione di “sole” 72 rate mensili: i) a decorrere dal 2025 e fino al 2026, il numero massimo di rate viene incrementato ad 84; ii) per il biennio successivo, dal 2027 al 2028 le rate mensili vengono innalzate a 96; iii) per le richieste effettuate dal 2029, infine, le rate vengono innalzate a 108. Specularmente, viene modificata la disciplina delle rateazioni straordinarie, ovvero quelle in cui il contribuente è in grado di documentare una situazione di obbiettiva difficoltà economico-finanziaria: fermo restando il numero massimo di 120 rate mensili (a prescindere dall’importo dei carichi rateizzati), per le rateazioni fino a 120.000 euro viene previsto il riadattamento della misura minima delle rate in linea con quanto sopra esposto. Rispetto alla temporanea situazione di obbiettiva difficoltà, le nuove disposiioni dettagliano i requisiti di legge sia per le persone fisiche, sia per le persone giuridiche e per i soggetti diversi dalle PF con la previsione dell’emissione di un decreto MEF che dettagli le modalità di applicazione e documentazione dei parametri individuati e l’indicazione delle ipotesi in cui, a prescindere da ogni parametro, si ritiene sussistente la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Di seguito illustriamo le principali modifiche apportate alla disciplina della rateazione dei carichi, ricordando che le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle istanze presentate a decorrere dal 01.01.2025 ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del D.Lgs. n. 110/2024.
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