19 dicembre 2017

Ravvedimento saldo Imu/Tasi 2017 possibile sino al termine di presentazione della dichiarazione

Memory n. 369 del 19.12.2017 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Entro il 18 dicembre 2017 (poiché il 16 cadeva di sabato), i contribuenti, titolari di beni immobili sul territorio nazionale, avrebbero dovuto procedere al versamento del saldo dell’IMU e della TASI. I contribuenti, che non sono arrivati puntuali alla scadenza del 18 dicembre 2017 per il versamento del saldo IMU e della TASI, possono sanare la loro posizione e non pagare le sanzioni in misura piena - pari al 30% (o 15% se il ritardo è contenuto nei 90 giorni) dell’imposta dovuta e non versata - avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97. In materia di IMU/TASI, il ravvedimento avviene ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 co. 1 lett. a), a-bis) e b) del DLgs.472/97 e 13 del DLgs. 471/97 e la sanzione del 30% o del 15% sarà pari: i) al 1,5% dell'imposta non versata, ridotto a un quindicesimo per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni; ii) al 1,5% dell'imposta non versata, se il ritardo è compreso tra i quindici e i 30 giorni; ii) al 1,67% dell'imposta non versata, se il ritardo è superiore a 30 giorni ma non a 90 giorni dalla data di commissione della violazione; iii) al 3,75% dell'imposta non versata, se il ritardo è superiore a 90 giorni ma non a un anno dalla data di commissione della violazione, o al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. Come osservato in dottrina, in merito a quest’ultima possibilità di ravvedimento la norma richiama, alternativamente, quale ultimo termine per il ravvedimento, l’anno dalla violazione e il termine per inviare la dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa. Prudenzialmente, per sanare il saldo IMU, è preferibile considerare il termine che scade prima, vale a dire il termine per la dichiarazione, che scadrebbe, ove ve ne fosse obbligo, il prossimo 30 giugno 2018. Per perfezionare il ravvedimento occorrerà, inoltre, versare, unitamente al pagamento della sanzione ridotta, anche l’imposta e gli interessi legali dalla data del 18.12.2017 al dì del pagamento. Nel modello F24 le sanzioni e gli interessi vanno riportati assieme all’imposta e, come evidenziato nelle istruzioni alla compilazione, in caso di ravvedimento va eventualmente indicato l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.
Categorie:Ravvedimento
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