11 novembre 2019

Reati fiscali: le modifiche del DL n. 124/2019 alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74/2000

Memory n. 203 del 11.11.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 39 del DL n. 124 del 26.10.2019 il legislatore ha introdotto alcune importanti modifiche alla disciplina dei reati fiscali previsti e puniti dal D.Lgs. n. 74/2000, ampliando le sanzioni previste e limitando la sospensione condizionale della pena. La riforma ha inoltre previsto la sostituzione della precedente disciplina della confisca e l’introduzione dell’articolo 12 ter, il quale prevede l’applicazione della disciplina relativa ai casi particolari di confisca anche in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta per i delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000. Nel dettaglio, il DL n. 124/2019 ha previsto le seguenti modifiche: i) la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti viene punita con la reclusione da quattro a otto anni (da un anno a sei mesi a sei anni solo se gli elementi passivi fittizi sono inferiori a 100.000 euro); ii) la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici viene punita ora con la reclusione da tre a otto anni; iii) la dichiarazione infedele viene punita con la reclusione da due a cinque anni, mentre vengono ridotte le soglie di rilevanza penale a 100.000 euro di imposta evasa e 2 milioni di euro di elementi passivi fittizi (viene inoltre eliminata l’esclusione dal computo degli elementi valutativi); iv) l’omessa dichiarazione ai fini fiscali e l’omessa dichiarazione prevista a carico dei sostituti d’imposta vengono sanzionate ora con la reclusione da 2 a 6 anni; v) l’emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti sono ora punite con la reclusione da 4 a 8 anni, ridotti da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso in cui l’importo non rispondente al vero sia inferiore a 100.000 euro; vi) la soglia di rilevanza penale in caso di omesso versamento di ritenute dovute o certificate viene ridotto da 150.000 a 100.000 euro; vi) la soglia di rilevanza penale dell’omesso versamento IVA viene ridotto da 250.000 a 150.000 euro; vii) viene riformulato per intero l’articolo 10 quater, il quale ora prevede la reclusione da 6 mesi a due anni in caso di utilizzo in compensazione di crediti non spettanti, e da 1 anno a 6 mesi a 6 anni in caso di utilizzo di crediti inesistenti (entrambe le fattispecie prevedono una soglia di rilevanza penale di 150.000 euro); viii) la disciplina della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte prevede esplicitamente la fattispecie riferita alla transazione fiscale e una maggiorazione delle sanzioni nel caso in cui vengano occultati elementi attivi o dichiarati elementi passivi diversi da quelli effettivi.
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