29 novembre 2019

Reati fiscali: le modifiche in materia di confisca, sospensione e non punibilità del DL n. 124/2019

Memory n. 216 del 29.11.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

L’articolo 39 del DL n. 124 del 26.10.2019 ha introdotto modifiche particolarmente rilevanti alla disciplina dei reati fiscali di cui al D.Lgs. n. 74/2000. Oltre all’innalzamento delle pene ed all’estensione dell’ambito di applicazione delle fattispecie di rilevanza penale (attraverso la riduzione delle soglie di rilevanza penale), il legislatore ha completamente riformato la disciplina della confisca, della sospensione della pena e delle cause di non punibilità del reato. Con riferimento alle pene accessorie, in particolare, viene previsto che l’istituto della sospensione condizionale della pena non trova applicazione qualora ricorrano alcune condizioni che delineano un’ipotesi particolarmente grave di violazione (ammontare dell’imposta evasa superiore a 3 milioni e congiuntamente ammontare dell’imposta evasa superiore al 30% del volume d’affari). Rispetto alla confisca, gli articoli 12 bis e 12 ter stabiliscono che: i) nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parti è sempre ordinata la confisca dei beni, fatta eccezione per la parte che il contribuente si impegna a versare (in caso di mancato versamento viene nuovamente disposta); ii) nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora la violazione sia particolarmente grave e non sia riferita alle ipotesi di omesso versamento di cui agli articoli 10 bis e 10 ter, si applica la disciplina dell’articolo 240 bis del codice penale, che prevede la confisca di tutti i beni di cui non è giustificabile la provenienza, anche se ne risulta titolare per interposta persona. Con riferimento alle cause di non punibilità viene previsto che i reati di omesso versamento e di indebita compensazione con crediti non spettanti non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento i debiti tributari e gli accessori sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti. Con riferimento ai reati di omessa e infedele dichiarazione, le fattispecie non sono punibili se i debiti tributari sono stati estinti mediante integrale pagamento a seguito di ravvedimento o presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
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