18 aprile 2019

Reddito di cittadinanza: le modifiche apportate dalla legge di conversione agli incentivi sull’assunzione

Memory n. 82 del 18.04.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con il DL n. 4 del 28.01.2019, recentemente convertito in legge n. 26 del 28.03.2019 il legislatore ha introdotto le disposizioni relative al c.d. “reddito di cittadinanza” e al “trattamento di pensione anticipata”. Con riferimento al primo istituto il legislatore ha previsto, con l’articolo 8, l’introduzione di un incentivo a favore dei datori di lavoro che assumono i percettori del reddito di cittadinanza, parzialmente modificato in occasione della conversione in legge del decreto. Viene previsto, nel caso di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza goduto dall’interessato al momento dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario (5 mesi nel caso di assunzione con sussidio in fase di rinnovo). L’agevolazione spetta nella misura minima di 5 mensilità, con un massimale mensile di 780 euro. Se, invece, a seguito di un percorso formativo il beneficiario ottiene un lavoro a tempo pieno e indeterminato (coerente con il suo profilo) è riconosciuto un esonero dai contributi a carico del datore di lavoro e del dipendente pari alla metà dell’importo mensile del reddito di cittadinanza per un periodo pari alla differenza tra 18 mesi ed il periodo di fruizione del beneficio (minimo 6 mensilità). La restante quota del beneficio viene riconosciuta all’ente di formazione che ha riqualificato il lavoratore. Le agevolazioni contributive sopra riportate trovano applicazione nel caso in cui il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti. Segnaliamo che, in occasione della conversione in legge del decreto, sono state introdotte le seguenti novità: i) tra le assunzioni agevolate figura anche il contratto di apprendistato (nel caso di assunzione diretta da parte del datore di lavoro, mentre a seguito di formazione l’ipotesi è dubbia); ii) il licenziamento del lavoratore viene sanzionato con il disconoscimento dell’incentivo solo nei primi 36 mesi dall’assunzione; iii) le agevolazioni non vengono concesse ai datori di lavoro non in regola con gli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99.
Categorie:Reddito di cittadinanza
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