11 maggio 2020

Regime lavoratori impatriati e neo residenti: applicazione contemporanea su redditi diversi

Memory n. 97 del 11.05.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 78 del 27.02.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione all’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 24 bis del TUIR (in materia di redditi prodotti all’estero da soggetti neo residenti) e dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (ovvero il c.d. regime agevolato per gli impatriati). Con l’interpello, in particolare, l’Agenzia delle Entrate precisa che il beneficio fiscale previsto dal D.Lgs. n. 147/2015 trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione variabile che intende erogare ai soggetti stabiliti in Italia, mentre ai redditi di lavoro prodotti all’estero verrà applicata la tassazione forfetaria di cui all’articolo 24 bis del TUIR. Ricordiamo che con il DL n. 34 del 30.04.2019, ora convertito con legge n. 58 del 28.06.2019, il legislatore ha modificato le agevolazioni a favore dei lavori che stabiliscono la propria residenza in Italia a seguito di un’esperienza di studio / lavoro all’estero. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, coloro che intendono stabilire la propria residenza in Italia a partire dal prossimo 01.01.2020 possono beneficiare di una riduzione del reddito imponibile pari al 70%, ulteriormente ridotta alla ricorrenza di alcune condizioni. Il beneficio viene esteso, inoltre, ai lavoratori che avviano una nuova attività d’impresa nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019. Con riferimento a quanto disciplinato dall’articolo 24 bis TUIR, invece, ricordiamo che il legislatore ha previsto l’applicazione di un regime agevolato opzionale a favore delle persone fisiche che intendono trasferire il proprio domicilio fiscale in Italia. Alla sussistenza delle condizioni previste, tali soggetti potranno beneficiare dell’applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF pari a 100.000 euro per ogni periodo d’imposta dell’opzione (ridotta a 25.000 euro per ogni familiare interessato) sui redditi prodotti all’estero (fatta eccezione per le plusvalenze su partecipazioni qualificate effettuate nei primi cinque anni di opzione).
Categorie:Irpef
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