20 giugno 2019

Regime sanzionatorio in caso di visto di conformità infedele sui modelli 730

Memory n. 122 del 20.06.2019 a cura della Redazione

A seguito delle modifiche all’art. 39 del DLgs. 241/97 apportate dall’art. 7-bis del DL 28.1.2019 n. 4, è stata significativamente modificata la disciplina sanzionatoria in caso di rilascio del visto di conformità infedele sui modelli 730, a decorrere dallo scorso 30.3.2019. In particolare, l’art. 7-bis del DL 28.1.2019 n. 4: i) ha abolito la responsabilità del professionista o del CAF per il pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, degli interessi e della sanzione (30%, di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97) che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, a condizione che l’errore non fosse imputabile a dolo o colpa grave del contribuente stesso, che era stata introdotta dall’art. 6 del DLgs. 175/2014; ii) ha previsto il pagamento, in capo al professionista o CAF, di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Con la circ. 24.5.2019 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: i) la nuova disciplina si applica a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2019 (modelli 730/2019 relativi al periodo d'imposta 2018); ii) in relazione alle violazioni commesse prima del 30.3.2019, non è applicabile la disciplina del "favor rei" (art. 3 co. 3 del DLgs. 472/97). L'esclusione del "favor rei" viene giustificata dal fatto che: i) la precedente responsabilità per l'importo dell'imposta e degli interessi che sarebbero stati dovuti dal contribuente ha una funzione risarcitoria e non anche sanzionatoria; ii) la misura della sanzione (30%) è identica sia nella vecchia che nella nuova disciplina. Nel prosieguo del presente intervento verranno meglio approfonditi i seguenti aspetti; i) l’abolizione della responsabilità per la maggiore imposta in capo al professionista o responsabile del CAF che ha apposto il visto; ii) la decorrenza della nuova disciplina; iii) l’inapplicabilità della nuova disciplina alle pregresse violazioni; iv) il ravvedimento operoso in base alla vecchia e nuova disciplina; v) il controllo formale sui modelli 730 presentati tramite un professionista o un CAF.
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