15 novembre 2019

Responsabilità per l'appaltatore o subappaltatore: novità del DL 124/2019

Memory n. 207 del 15.11.2019 a cura della Redazione

Dall'1.1.2020, ai sensi del nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97, introdotto dal DL 124/2019 in attesa di essere convertito in Legge, e pertanto suscettibile di possibili modifiche, il committente è tenuto a versare le ritenute Irpef preventivamente trattenute dall'impresa appaltatrice; l'impresa che esegue i lavori, responsabile di effettuare le ritenute, dovrà, entro i cinque giorni antecedenti alla scadenza: i) fornire la provvista per il pagamento delle ritenute al committente nonché i dati riferiti ai lavoratori; ii) accreditare la somma in questione su uno specifico conto corrente bancario o postale, fatta salva la possibilità di chiedere la compensazione con crediti vantati per i lavori effettuati. Il committente è pienamente responsabile per il mancato versamento a fronte della provvista ottenuta e nei limiti di questa, nel caso in cui non abbia comunicato gli estremi del conto corrente bancario o postale, nonché per la mancata sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati nel caso in cui l'impresa appaltatrice sia inadempiente. Diversamente, non è previsto alcun trasferimento in capo al committente dell'obbligo di versamento dei contributi relativi all'INPS o ad altro ente previdenziale obbligatorio, nonché dei premi INAIL, relativi ai dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, obbligo che rimane in capo al datore di lavoro (impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice), il quale dovrà provvedervi senza però poter effettuare alcuna compensazione nel modello F24.
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