30 aprile 2020

Responsabilità solidale negli appalti: certificati prorogati fino al 30.06.2020

Memory n. 88 del 30.04.2020 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Con l’articolo 4 del DL n. 124 del 27.10.2019 il legislatore ha introdotto una riforma relativa al pagamento delle ritenute operate nell’ambito di appalti e subappalti, prevedendo alcuni obblighi in capo al committente, modificati ad opera della legge di conversione n. 157 del 19.12.2019, con cui è stato previsto un notevole snellimento degli adempimenti e delle responsabilità collegate allo svolgimento di lavori in appalto, oltre ad una limitazione della disciplina ai soli rapporti di valore superiore a 200.000 euro annui. In particolare: i) secondo quanto originariamente previsto dal DL n. 124/2019, il committente avrebbe dovuto sostituirsi al pagamento delle ritenute di competenza delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici; ii) per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione, viene ora previsto un obbligo di verifica e segnalazione in capo al committente rispetto alle ritenute effettuate da imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici solo per il compimento di opere o servizi per importi complessivi annualmente superiori a euro 200.000 euro. Con la circolare n. 1/E del 12.02.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sull’istituto, specificando che: i) le disposizioni non trovano applicazione con riferimento ai condomini ed enti non commerciali (questi limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta); ii) la disciplina trova applicazione solo con riferimento alle imprese, mentre restano esclusi esercenti arti e professioni; iii) l’arco annuale di riferimento per la verifica della soglia dei 200.000 euro è quello solare; iv) qualora il committente sospenda i pagamenti nei confronti dell’impresa appaltatrice, questa è a sua volta legittimata a sospendere i pagamenti nei confronti delle imprese subappaltatrici. Di seguito illustriamo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2020. Ora, con il DL n. 23 del 08.04.2020, al fine di gestire l’emergenza sanitaria, il legislatore ha introdotto una proroga che consente di mantenere la validità delle certificazioni emesse entro il 29.02.2020 fino al prossimo 30.06.2020. Con la circolare n. 9/E del 13.04.2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla modifica recentemente apportata alle disposizioni di cui al DL n. 124/2019.
Categorie:Adempimenti
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