6 marzo 2020
Responsabilità solidale negli appalti: il punto
Memory n. 44 del 06.03.2020 a cura di Riccardo Malvestiti
Con l’articolo 4 del DL n. 124 del 27.10.2019 il legislatore ha introdotto una riforma relativa al pagamento delle ritenute operate nell’ambito di appalti e subappalti, prevedendo alcuni obblighi in capo al committente, recentemente modificati ad opera della legge di conversione n. 157 del 19.12.2019, con cui è stato previsto un notevole snellimento degli adempimenti e delle responsabilità collegate allo svolgimento di lavori in appalto, oltre ad una limitazione della disciplina ai soli rapporti di valore superiore a 200.000 euro annui. In particolare: i) secondo quanto originariamente previsto dal DL n. 124/2019, il committente avrebbe dovuto sostituirsi al pagamento delle ritenute di competenza delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici; ii) per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione, viene ora previsto un obbligo di verifica e segnalazione in capo al committente rispetto alle ritenute effettuate da imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici solo per il compimento di opere o servizi per importi complessivi annualmente superiori a euro 200.000 euro. Con la circolare n. 1/E del 12.02.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sull’istituto, precisando che: i) le disposizioni non trovano applicazione con riferimento ai condomini ed enti non commerciali (questi limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta); ii) la disciplina trova applicazione solo con riferimento alle imprese, mentre restano esclusi esercenti arti e professioni; iii) l’arco annuale di riferimento per la verifica della soglia dei 200.000 euro è quello solare; iv) qualora il committente sospenda i pagamenti nei confronti dell’impresa appaltatrice, questa è a sua volta legittimata a sospendere i pagamenti nei confronti delle imprese subappaltatrici.
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