22 dicembre 2020

Responsabilità solidale negli appalti: INL non è competente per le violazioni fiscali

Memory n. 238 del 22.12.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con parere n. 1037 del 25.11.2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito una precisazioni in relazione agli illeciti a carico del committente previsti nelle disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti, specificando che INL non ha alcuna competenza con riferimento all’accertamento delle violazioni previste dall’articolo 17 bis del D.Lgs. n.241/97. Ricordiamo che con l’articolo 4 del DL n. 124 del 27.10.2019 la citata disposizione è stata riformata obblighi in capo al committente in caso di mancato pagamento delle ritenute fiscale da parte di appaltatori e subappaltatori. Secondo quanto previsto da tale disciplina, il committente ha un obbligo di verifica e segnalazione rispetto alle ritenute effettuate da imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici solo per il compimento di opere o servizi per importi complessivi annualmente superiori a euro 200.000 euro. Restano intatte le competenze INL in materia appalti con riferimento alla materia lavorativa: tra i vari interventi segnaliamo il parere n. 1046 del 26.11.2020, in materia di computo per il calcolo della quota d’obbligo in caso di passaggio di appalto e la circolare n. 10/2018 in materia di appalto illecito e inadempienze contributive. L’incompetenza dichiarata da INL, pertanto, si riferisce al frangente fiscale del subappalto. Ricordiamo che con la circolare n. 1/E del 12.02.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sull’istituto, specificando quanto segue: i) le disposizioni non trovano applicazione con riferimento ai condomini ed enti non commerciali (questi limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta); ii) la disciplina trova applicazione solo con riferimento alle imprese, mentre restano esclusi esercenti arti e professioni; iii) l’arco annuale di riferimento per la verifica della soglia dei 200.000 euro è quello solare; iv) qualora il committente sospenda i pagamenti nei confronti dell’impresa appaltatrice, questa è a sua volta legittimata a sospendere i pagamenti nei confronti delle imprese subappaltatrici. Di seguito illustriamo, nel dettaglio, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2020.
Categorie:Accertamento
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