31 ottobre 2018

Reverse charge per alcune operazioni interne in scadenza a fine anno, salvo proroga

Memory n. 298 del 31.10.2018 a cura di Omar Rigamonti

La disciplina dell’inversione contabile è stabilita dall’art. 17 del DPR 633/72, in particolare dal co. 2, che prevede l’applicazione del c.d. reverse charge esterno alle operazioni rilevanti territorialmente in Italia poste in essere da: i) soggetti stabiliti in uno Stato extraUe, effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, per le quali l’inversione contabile si realizza tramite l’emissione di un’autofattura da parte del soggetto residente (acquirente o committente); ii) soggetti passivi stabiliti in altro Stato Ue nei confronti di soggetti passivi d’imposta in Italia. I successivi co. 5 e 6 individuano, invece, alcune fattispecie di operazioni “interne” per le quali si applica l’inversione contabile: i) le cessioni di oro da investimento e di oro industriale (art. 17 co. 5 del DPR 633/72); ii) le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell'edilizia (art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72); iii) le cessioni di fabbricati per le quali il cedente ha optato per l'applicazione dell'IVA (art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72); iv) le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72); v) le cessioni di telefoni cellulari (art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72); vi) le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72); vii) le cessioni di certificati energetici (art. 17 co. 6 lett. d-bis) e d-ter) del DPR 633/72); viii) le cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori (art. 17 co. 6 lett. d-quater) del DPR 633/72); ix) le cessioni di rottami e cascami, nonché alle cessioni dei semilavorati di alcuni metalli (art. 74 co. 7 e 8 del DPR 633/72); x) le cessioni di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74 co. 7 del DPR 633/72). Al riguardo, è opportuno precisare che, le disposizioni nazionali che prevedono l'applicazione del meccanismo del reverse charge nei settori elettronico ed energetico (art. 17 co. 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72) troveranno applicazione soltanto fino al 31.12.2018. Infatti, l'art. 199-bis della direttiva 2006/112/CE prevede che, in tali settori, lo speciale meccanismo di assolvimento dell'imposta possa essere applicato soltanto in via temporanea. A partire dall'1.1.2019, dunque, per tali operazioni dovrebbe essere ripristinato l'ordinario meccanismo di applicazione dell'imposta.
Categorie:Iva
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