30 luglio 2020

Ricapitalizzazione PMI: ampliato il beneficio alle aziende in concordato preventivo

Memory n. 154 del 30.07.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 26 del DL n. 34 del 19.05.2020 il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni per incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese che consentono di fruire di un credito sugli incrementi di capitale e di un credito commisurato alle perdite subite, oltre ad un finanziamenti agevolato da restituire in sei anni. Le misure introdotte con l’articolo 26 (recentemente confermate con l’approvazione della legge di conversione n. 77 derl 17.07.2020) riguardano SPA, SRL, società cooperative ed europee aventi sede legale in Italia con un ammontare di ricavi superiore a 5 milioni (salvo deroghe) e abbiano deliberato un aumento di capitale a pagamento entro il 31.12.2020 (integralmente versato). Alla ricorrenza di tale presupposto, soddisfatte tutte le condizionalità previste dal decreto, i contribuenti che sottoscrivono l’aumento di capitale possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 20% dell’importo. In occasione della conversione in legge del decreto, il legislatore ha ampliato l’applicazione del beneficio anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e raateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. Alle società beneficiare dell’incremento, invece, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite, fino a concorrenza del 30% dell’aumento capitale. Il beneficio verrà perso se, entro il 01.01.2024 la società beneficiaria distribuisce qualsiasi tipo di riserve. Le società che beneficiano dell’aumento di capitale possono altresì far sottoscrivere, entro il 31.12.2020 obbligazioni o titoli di debito da rimborsare entro sei anni a carico del “Fondo patrimonio PMI”, le cui caratteristiche verranno definite nel dettaglio con apposito decreto. L’importo massimo di tali finanziamenti è commisurato al valore minore tra i) il triplo del capitale sottoscritto ed il ii) 12,5% dell’ammontare dei ricavi. Le obbligazioni e gli strumenti possono essere emesse in deroga all’articolo 2412 cc. Di seguito illustriamo le disposizioni ed i benefici introdotti con l’articolo 26 del DL n. 34/2020.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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