11 novembre 2021

Ricerca e Sviluppo: ammissibilità, pertinenza e congruità valutata dal MISE

Memory n. 203 del 11.11.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con sent. n. 365/3/2021 del 09.07.2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza ha stabilito che in materia di credito R&S l’Agenzia delle Entrate deve necessariamente chiedere il parere del MISE nelle controversie riguardanti accertamenti di natura tecnica, in quanto priva di un livello di competenza adeguato in tale settore di attività. Nel caso esaminato con la sentenza in commento, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di essere tecnicamente incompetente con riferimento alla verifica di una specifica tipologia di intervento, affermando invece in atti l’assenza del carattere di novità richiesto per il riconoscimento del bonus. Tale contraddizione nasce dal fatto che nel corso delle verifiche per il riconoscimento del bonus, l’Agenzia non si è limitata a controllare l’effettività dell’attività di R&S ma ha messo in discussione la spettanza del credito sotto il profilo della novità. Ricordiamo che con l’articolo 1, comma 185-186 della legge n.178 del 30.12.2020 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un potenziamento delle aliquote di beneficio spettanti per gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati da imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia applicabile agli anni 2021 e 2022. Secondo quanto previsto da tale disposizione, infatti, le imprese ubicate nel Maezzogiorno possono beneficiare di un credito parametrato alle dimenzioni del soggetto richiedente, dal 25% (per le grandi imprese) fino al 45% (per le piccole imprese). Viene revisionato il sistema delle aliquote di agevolazione applicabili nei seguenti termini: i) per le attività R&S l’aliquota ordinaria è del 20% ed il relativo massimale di spesa è pari a 4 milioni; ii) per le attività di innovazione tecnologica l’aliquota del beneficio è pari al 10% o al 15% nel caso di transizione ecologica o innovazione 4.0 (massimale 2 milioni di euro); iii) per le attività di design e ideazione estetica il credito viene riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro. Ricordiamo, al riguardo, che con l’articolo 1, commi da 198 a 208 il legislatore ha introdotto dal 2020 un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione 4.0 e in attività innovative.
Categorie:Agevolazioni Fiscali  –  Giurisprudenza
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