14 luglio 2020

Ricezione di fatture elettroniche errate in ambito B2B: modalità di regolarizzazione

Memory n. 141 del 14.07.2020 a cura di Omar Rigamonti

Con la norma di comportamento 209/2020, l’AIDC ha illustrato le modalità di gestione della ricezione delle e-fatture errate in ambito B2B. Il cessionario/committente che riceva una fattura errata o irregolare è tenuto a darne conto al cedente o prestatore affinché questi possa emettere una nota di credito e correggere l'errore. Ove non sia possibile trovare una soluzione condivisa, il cliente dovrà adottare differenti comportamenti in relazione alle fattispecie occorse: i) inesistenza dell'operazione; ii) non corretta applicazione del regime impositivo; iii) irregolarità che non incidono nella determinazione dell'IVA. Se l'operazione è inesistente, la fattura deve ritenersi fiscalmente irrilevante e il cessionario/committente non deve annotare la stessa nel registro egli acquisti. Qualora sia errata l'applicazione del regime impositivo e la fattura rechi un imponibile o un'imposta inferiore a quella dovuta, si applicherà la procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 6 co. 8 lett. b) del DLgs. 471/97: entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione, il cessionario/committente trasmetterà un'autofattura mediante SdI, previo versamento della maggiore IVA dovuta, che potrà essere portata in detrazione secondo quanto disposto dall'art. 19 del DPR 633/72. Infine, se gli errori presenti in fattura non incidono sulla determinazione dell'imposta, il cessionario/committente potrà comunque procedere alla regolarizzazione. AIDC segnala tuttavia che, anche qualora questi non vi provveda e contabilizzi il documento, sarà comunque consentita la detrazione dell'IVA.
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