25 settembre 2020

Riduzione contributiva per il settore edile all’11,50% anche per il 2020

Memory n. 177 del 25.09.2020 a cura di Franca Recenti

L’art. 29 co. 2 del DL 244/95, conv. L. 341/95 (come modificato dall’art. 1 co. 51 della L. 247/2007) riconosce ai datori di lavoro esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal “45.11” al “45.45.2”, in possesso di determinati requisiti, la possibilità di fruire di un’agevolazione contributiva per gli operai occupati a tempo pieno, ossia con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Nello specifico, il beneficio consiste in una riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi dovuti al FPLD e del contributo integrativo per la disoccupazione involontaria (0,30%). Sul punto si rammenta che lo sgravio contributivo in commento è regolamentato, dal 2008, in modo strutturale dall'art. 1, c. 51, legge n. 247/ 2007 (protocollo welfare), che prevede un automatismo nell'applicazione del beneficio qualora entro il 30 agosto (trenta giorni dalla data del 31 luglio) non venga pubblicato il prescritto decreto annuale che ne fissa il valore. In particolare, viene previsto che: i) il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, determina, annualmente, l'esatto valore dello sconto applicabile (verifica della copertura finanziaria entro il 31.5 ed emanazione del decreto interministeriale entro il 31.7); ii) decorsi 30 gg. dal termine per l'emanazione del citato decreto interministeriale (vale a dire decorso il termine del 30.8), le imprese edili potranno applicare, anche in assenza del decreto, la riduzione fissata per l'anno precedente, salvo conguaglio. È stato pubblicato, nella sezione Pubblicità legale del sito www.lavoro.gov.it, il Decreto 4 agosto 2020, con il quale il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF conferma, per l’anno 2020, la riduzione contributiva in edilizia nella misura dell’11,50%. Per poter fruire della riduzione è necessario attendere l’uscita delle circolari operative dell’INPS e dell’INAIL.
Categorie:Lavoro
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