19 dicembre 2019

Riforma del Terzo settore: il punto sull’adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti degli enti interessati

Memory n. 230 del 19.12.2019 a cura della Redazione

Il c.d. "Terzo settore" identifica una parte degli enti non profit che sono regolati in modo specifico dal DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore, in vigore dal 3.8.2017) e dalle disposizioni dallo stesso richiamate. Il codice individua i soggetti e le condizioni necessarie per rientrare in questa nuova categoria, delineando in modo specifico i vincoli “civilistici” che detti enti devono rispettare, nonché la disciplina fiscale relativa. L’adesione al Terzo settore è, in linea di principio, facoltativa per gli enti individuati. L’accesso presuppone: i) da un lato, il rispetto delle disposizioni di natura “civilistica” contenute nel DLgs. 117/2017 (es. contenuto dell’atto costitutivo, regole su amministrazione, controllo e revisione); ii) dall’altro, l’iscrizione nell’istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Le disposizioni del codice del Terzo settore aventi natura civilistica sono operative dal 3.8.2017. Tutti gli enti che intendono aderire al Terzo settore, mediante la prossima iscrizione al RUNTS, devono adeguare gli statuti già esistenti, oppure predisporre, già in sede di costituzione, statuti conformi alle disposizioni del codice del Terzo settore. Con specifico riferimento alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS), è previsto un onere di adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti con possibilità di avvalersi di maggioranze assembleari semplificate. L’originario termine entro cui poteva essere eseguito tale adeguamento era fissato al 3.8.2019, come previsto dall’art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017. Tale termine è stato prorogato al 30.6.2020 dall’art. 43 co. 4-bis del DL 30.4.2019 n. 34 (conv. L. 28.6.2019 n. 58), estendendolo anche alle bande musicali (associazioni musicali, corali e bandistiche). Nel prosieguo della presente informativa, verrà esaminata la disciplina di adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti al codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) e più precisamente: i) i) la disciplina applicabile alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, a seconda che fossero già costituite al 2.8.2017 o si siano costituite dal 3.8.2017; ii) la disciplina applicabile alle ONLUS, a seconda che fossero già costituite al 2.8.2017 o si siano costituite dal 3.8.2017; iii) la procedura “alleggerita” per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le bande musicali, che provvedono all’adeguamento entro il 30.6.2020.
Categorie:Terzo Settore
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