27 luglio 2016

Rimborsi IVA: l’Agenzia chiarisce i presupposti per la concessione

Memory n. 229 del 27.07.2016 a cura di Franca Recenti

Con i D.Lgs. n. 156 e 158 del 24.09.2015, come noto, il legislatore ha ridelineato la disciplina dell’interpello e delle sanzioni tributarie. Tra le varie modifiche apportati agli istituti toccati da tali provvedimenti legislativi si segnala, in particolare, la disciplina dei rimborsi IVA: con la circolare n. 33/E del 22.07.2016 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti circa la concessione di rimborsi alle società di comodo, oppure in presenza di situazioni di irregolarità. Tra i vari chiarimenti forniti ricordiamo, in particolare, che le comunicazioni di irregolarità, pur non potendo essere considerate una pretesa impositiva definitiva, rappresentano comunque una fase intermedia del procedimento amministrativo finalizzato al recupero erariale. Pertanto, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute, o in caso di decadenza dalla rateazione, l’Ufficio può procedere alla sospensione del rimborso. Allo stesso modo, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione disposto in relazione a somme dovute sulla base di accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e reclamo/mediazione, l’Ufficio può procedere alla sospensione totale/parziale del rimborso IVA (in presenza di rate non versate che non comportino decadenza dalla rateazione, il contribuente non perde il diritto al rimborso). Si ricorda che l’obbligo di prestazione della garanzia ricorre per i rimborsi superiori a 15.000 euro in situazioni di rischio (avvisi di accertamento o rettifica), quindi anche nel caso di attività neocostituite (esercizio da meno di 24 mesi) ed, in generale, per le ipotesi di liquidazione (salvo il caso in cui si siano verificate riduzioni elevate del patrimonio o omessi versamenti previdenziali/assicurativi).
Categorie:Iva  –  Rimborso
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