11 ottobre 2016

Rimborso credito infrannuale terzo trimestre 2016: modello TR da trasmettere entro il 31.10.2016

Memory n. 278 del 11.10.2016 a cura della Redazione

A norma dell’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72, i soggetti passivi IVA possono chiedere il rim-borso dell’eccedenza detraibile d’imposta anche relativamente a periodi inferiori al¬l’anno. In particolare, il credito IVA relativo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (gennaio-marzo; aprile-giu¬gno; luglio-settembre) può essere chiesto a rimborso mediante la presentazione di appo-sita istanza (modello IVA TR) entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di rife¬rimento; mentre il credito IVA del quarto trimestre (ottobre-dicembre) può essere chie¬sto a rimborso soltanto in sede di dichiarazione annuale. Pertanto, entro il prossimo 31 ottobre 2016, i contribuenti, che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, possono ottenere il rimborso o la compensazione del credito IVA maturato nel terzo trimestre dell’anno 2016, presentando il modello TR approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 21.3.2016 n. 42623. Si rammenta che i più recenti aggiornamenti al modello in questione hanno riguardato: i) l’introduzione della nuova aliquota IVA al 5%, per effetto dell’art. 1 co. 960 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), per le prestazioni di natura socio-sanitaria e assistenziale rese da parte delle cooperative sociali di cui alla L. 381/91 nei con¬fronti di soggetti svantaggiati; ii) l’aumento delle percentuali di compensazione applicabili per alcune cessioni ef¬fet¬tuate dai produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 del DPR 633/72, prevista dalla legge di stabilità 2016 e attuata mediante l’emanazione del DM 26.1.2016 (tale modifica è stata recepita nei quadri TA e TB del modello IVA TR). Inoltre, a seguito delle modifiche normative intervenute successivamente all’approva¬zio¬ne del nuovo modello TR, sono state aggiornate anche le relative istruzioni. L’aggiorna-men¬to, eseguito in data 21.6.2016, si è reso necessario per recepire le seguenti novità: i) l’ambito applicativo del reverse charge è stato modificato per effetto del DLgs. 11.2.2016 n. 24, prevalentemente includendo le cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco di cui all’art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72 (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 25.5.2016 n. 21); ii) il diritto all’erogazione in via prioritaria dei rimborsi IVA annuali e trimestrali è stato esteso, a partire dalle richieste di rimborso relative al secondo trimestre dell’anno 2016, anche ai soggetti che prestano servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, per effetto del DM 29.4.2016 (tale modifica è stata recepita con l’inclusione del codice “8” da inserire nel rigo TD8, campo 1, del modello IVA TR).
Categorie:Rimborso
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 7
23 aprile 2024
Diretta: 14.30 - 17.30
€ 90,00
+ IVA