31 gennaio 2023

Rottamazione Quater: ultimi chiarimenti

Memory n. 19 del 31.01.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Con articolo 1, commi 231-251, legge n. 197 del 29.12.2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) il legislatore ha (re)introdotto nel nostro ordinamento una nuova possibilità di definizione agevolata dei ruoli, con particolare riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione, rispetto alla quale Agenzia delle Entrate Riscossione ha già fornito alcuni chiarimenti circa l’ambito di applicazione e la modalità di presentazione delle domande. Più recentemente, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 2/E del 27.01.2023, è intervenuta sull’argomento specificando, tra le altre, che in caso di decadenza dal beneficio non è preclusa la rateazione del carico per la quota non definita (con disapplicazione delle condizioni di maggior favore previste dalla rottamazione quater). La procedura, ricordiamo, trova applicazione con riferimento ai carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo dal 01.01.2000 fino al 30.06.2022 e prevede la definizione con il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con stralcio delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio (con eccezioni riguardo alla definizione delle violazioni del codice della strada). La procedura prevede la possibilità di versare tali somme in unica soluzione entro il prossimo 31.07.2023 oppure in un numero massimo di 18 rate, due delle quali in scadenza il prossimo 31.07 e 30.11.2023 (ognuna di un’importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute), mentre le restanti 16 assumono cadenza trimestrale (28.02 / 31.05 / 31.07 / 30.11). Rispetto alla domanda, si segnala che questa dovrà essere presentata online entro il prossimo 30.04.2023 utilizzando la propria area riservata accessibile tramite SPID, CIE e CNS oppure compilando il form nell’area pubblica ed allegando i documenti di riconoscimento. A seguito della presentazione della domanda Agenzia Riscossione invia al contribuente entro il 30.06.2023 una comunicazione di accoglimento della domanda, oppure di diniego. A seguito della presentazione e con riferimento ai debiti rientranti nell’ambito applicativo, non verranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive e non verranno proseguite quelle già in essere (fermi ed ipoteche già iscritte al tempo della presentazione della domanda resteranno comunque valide).
Categorie:Riscossione
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