20 dicembre 2018

Saldo Imu 2018: ravvedibile entro il termine per la presentazione della dichiarazione Imu

Memory n. 356 del 20.12.2018 a cura di Franca Recenti

Entro lo scorso 17.12.2018, i contribuenti titolari di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato avrebbero dovuto procedere con il versamento del saldo IMU per il periodo d’imposta 2018, al ricorrere dei presupposti per l’applicazione del tributo. L’omesso o insufficiente versamento dell’IMU (sia in acconto che a saldo) è soggetto alle sanzioni amministrative contemplate dall’art. 13, co. 1, del D.lgs. 471/97, pari al 30% (o 15% se il ritardo è contenuto nei 90 giorni) dell’imposta dovuta e non versata. Le suddette sanzioni possono essere ridotte in sede di versamento, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. In materia di IMU, il ravvedimento avviene ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 co. 1 lett. a), a-bis) e b) del DLgs.472/97 e 13 del DLgs. 471/97 e la sanzione del 30% o del 15% sarà pari: i) al 1,5% dell'imposta non versata, ridotto a un quindicesimo per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni; ii) al 1,5% dell'imposta non versata, se il ritardo è compreso tra i quindici e i 30 giorni; ii) al 1,67% dell'imposta non versata, se il ritardo è superiore a 30 giorni ma non a 90 giorni dalla data di commissione della violazione; iii) al 3,75% dell'imposta non versata, se il ritardo è superiore a 90 giorni ma non a un anno dalla data di commissione della violazione, o al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. Come osservato in dottrina, in merito a quest’ultima possibilità di ravvedimento la norma richiama, alternativamente, quale ultimo termine per il ravvedimento, l’anno dalla violazione e il termine per inviare la dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa. Prudenzialmente, per sanare il saldo IMU, è preferibile considerare il termine che scade prima, vale a dire il termine per la dichiarazione, che scadrebbe, ove ve ne fosse obbligo, il prossimo 30 giugno 2019. Per perfezionare il ravvedimento occorrerà, inoltre, versare, unitamente al pagamento della sanzione ridotta, anche l’imposta e gli interessi legali dalla data del 18.12.2018 al dì del pagamento. Nel modello F24 le sanzioni e gli interessi vanno riportati assieme all’imposta e, come evidenziato nelle istruzioni alla compilazione, in caso di ravvedimento va eventualmente indicato l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.
Categorie:IMU  –  Ravvedimento
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