24 ottobre 2018

Sisma bonus – i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Memory n. 291 del 24.10.2018 a cura di Riccardo Malvestiti

L’Agenzia delle Entrate, in occasione della risposta n. 31 del 11.10.2018, ha fornito alcune precisazioni in relazione all’applicazione del sisma bonus, con particolare riferimento all’ipotesi di asseverazione tardiva del professionista. Come noto, l’agevolazione relativa alla riduzione del rischio sismico prevede la detrazione del 50% delle spese sostenute nel limite di 96.000 euro, potenziabile al 70% o all’80% nel caso di riduzione del rischio sismico (rispettivamente, di una classe e di due classi). Con la risposta n. 31 del 11.10.2018 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il progettista dell’intervento ha l’obbligo di asseverare la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dei lavori (ai fini della fruizione dell’incentivo maggiorato): tale asseverazione va presentata in allegato alla SCIA da inoltrare allo sportello unico competente. Diversamente, il contribuente non potrà beneficiare dell’incentivo potenziato. Considerato che, alla luce di quanto definito con la risoluzione n. 34/E del 27.04.2018, anche gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile possono beneficiare dell’agevolazione, i contribuenti che hanno già presentato una SCIA senza allegare l’asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio non possono beneficiare delle agevolazioni potenziate.
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