31 ottobre 2019

Società cessata: aperta la questione di legittimità costituzionale sulla responsabilità di soci e liquidatori

Memory n. 197 del 31.10.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, l’articolo 28 del D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014 ha introdotto alcune modifiche relativamente alle disposizioni di cui all’articolo 36 DPR n. 633/72 in materia di responsabilità dei soci, degli amministratori e dei liquidatori della società cessata, introducendo (in via generale) maggiori oneri a carico dei soggetti responsabili. Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 25.09.2019 è stata pubblicata l’ordinanza mediante la quale è stato rimesso alla Corte Costituzionale l’attuale formulazione dell’articolo 28, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2014. Secondo quanto riportato nell’ordinanza, il vizio consisterebbe nel difetto di delega: nell’articolo 7 della legge n. 23/2014 non si possono rinvenire disposizioni che autorizzano estensioni dei poteri di accertamento nei termini previsti dalla menzionata norma. La questione, che ora verrà affrontata dalla Corte Costituzionale, potrebbe portare ad una dichiarazione di illegittimità con conseguente stralcio, dal nostro ordinamento, della responsabilità prevista in capo a soci e liquidatori (con riferimento ai rapporti non esauriti) nel caso di estinzione dell’ente giuridico. L’art. 36 DPR n. 633/72, lo ricordiamo, prevede una particolare responsabilità di carattere residuale qualora il soggetto IRES, a cui avrebbero fatto capo i rapporti fiscali, si sia estinto: in questo caso, al ricorrere di alcuni requisiti, possono essere chiamati a rispondere delle violazioni fiscali anche i liquidatori, i soci e gli amministratori della società. Le modifiche riguardano innanzitutto gli effetti della cancellazione della società: ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, l’estinzione ha effetto solamente trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese (questo in particolare il punto che verrà vagliato dalla Corte). Vengono, inoltre, modificate le disposizioni in materia di responsabilità dei soci, in riferimento ai quali viene introdotta una presunzione relativa alla distribuzione pro quota dei beni assegnati. La posizione dei liquidatori (e degli amministratori, per effetto del richiamo del comma 2 dell’articolo 36 DPR n. 602/73 al primo comma), invece, viene investita di un maggior onere probatorio: compete, infatti, a liquidatori ed amministratori provare di non aver leso gli interessi del fisco nell’ambito di una procedura di liquidazione.
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