5 dicembre 2016

Soggetti non Iva: F24 cartaceo anche per importi superiori ad euro 1.000, purchè senza compensazioni

Memory n. 344 del 05.12.2016 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Come noto, l’art. 11, co. 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 ha introdotto, dal 1 ottobre 2014, ulteriori vincoli per l’utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24. I vincoli in commento hanno sostanzialmente riguardato le seguenti “categorie” di modelli F24: i) modelli a saldo zero, ossia i modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, risulta essere di importo pari a zero, i quali devono essere presentati da TUTTI i contribuenti (titolari di partita Iva e non) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; ii) modelli con saldo a debito, ma con compensazioni, fattispecie per cui la presentazione deve avvenire per TUTTI i contribuenti (titolari di partita Iva e non) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (banche, Poste e agenti della riscossione); iii) con saldo a debito, senza compensazioni, fattispecie per cui occorre distinguere tra titolari di partita Iva e soggetti privati: i) per i titolari di partita IVA, risulta applicabile, indipendente dall’importo esposto sulla delega, il generale obbligo di versamento esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa; ii) per i soggetti privati, occorre fare riferimento, invece, all’ammontare dell’importo da versare, ovvero se lo stesso è superiore ad euro 1.000,00, ovvero inferiore a tale soglia. In quest’ultima ipotesi (debito inferiore ad Euro 1.000,00) è possibile presentare il modello F24 anche in modalità cartacea, oppure avvalendosi dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati (modalità obbligatoria per i saldi a debito superiori ad euro 1.000). Ed è proprio con riferimento a tale ultimo vincolo che interviene l’art. 7-quater, co. 31, DL n. 193/2016, introdotto in sede di conversione in Legge del citato decreto. Infatti, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL n. 193/2016, in presenza di deleghe F24 a debito senza compensazioni – e a prescindere dall’ammontare dell’importo dovuto (maggiore o inferiore a € 1.000) - i soggetti “privati” potranno provvedere al pagamento della delega utilizzando sia i canali telematici (Entratel / Fisconline / remote – home banking), ma anche il modello cartaceo. Nulla cambia per i titolari di partita Iva, i quali continueranno ad essere assoggettati al generale obbligo di versamento della delega esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Entratel / Fisconline / remote – home banking).
Categorie:Compensazioni  –  Versamenti
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