3 agosto 2018

Solidarietà espansiva nel settore credito: chiarimenti sulla contribuzione correlata

Memory n. 231 del 03.08.2018 a cura di Daniele Bonaddio

Con la Circolare n. 84 del 28 giugno 2018, l’INPS ha illustrato la disciplina, i criteri e le modalità di accesso relativi alla contribuzione correlata erogata, in presenza di contratti solidarietà espansiva, dal “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito”, di cui al Decreto Interministeriale n.83486 del 28 luglio 2014. Il documento di prassi chiarisce che per poter accedere alla prestazione del predetto Fondo di solidarietà è necessario espletare in via preliminare le procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative ove espressamente previste. Tali procedure sindacali devono concludersi con un accordo aziendale o di gruppo nell’ambito del quale siano state individuate le modalità di attuazione della solidarietà espansiva L’accordo collettivo aziendale, stipulato ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015, deve essere successivamente depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) per la verifica della corrispondenza tra la concordata riduzione d’orario e le assunzioni a tempo indeterminato effettuate La presentazione della domanda, esclusivamente per via telematica, va effettuata alla Struttura INPS competente. Una volta deliberato l’intervento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la delibera è comunicata alla competente Struttura territoriale INPS che provvede al rilascio della relativa autorizzazione. La delibera è comunicata all’azienda ed è resa disponibile all’interno del “Cassetto bidirezionale”. Il documento contiene le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens.
Categorie:Lavoro
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