6 settembre 2018

Sostegno al reddito: ricorso in caso di sospensione, interruzione o decadenza

Memory n. 237 del 06.09.2018 a cura di Daniele Bonaddio

L’ANPAL, con due distinte Note nn. 6509 del 29 maggio 2018 e 7122 dell’11 giugno 2018, ha fornito le opportune indicazioni operative in merito alle modalità di presentazione dei ricorsi al c.d. “Comitato per i ricorsi di condizionalità” di cui all’art. 21, co. 12 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, qualora il soggetto percettore di sostegno al reddito (NASpI o DIS-COLL) non si è reso partecipe alle misure di politiche attive del lavoro, subendo in questi casi la sospensione, interruzione o perdita del sostegno economico e dello stato di disoccupazione. In attesa che l’ANPAL predisponga la procedura informatizzata, i soggetti che hanno subito il provvedimento sanzionatorio da parte del Centro per l’impiego devono presentare un apposito modulo presente sul sito dell’ANPAL e inviarlo, entro 30 giorni solari dal ricevimento della sanzione, via posta elettronica certificata (Pec) oppure per raccomandata A/R ai seguenti indirizzi: (i) Pec: sanzioni.condizionalità@pec.anpal.gov.it; (ii) raccomandata A/R a: “Comitato per i ricorsi di condizionalità, presso ANPAL – Via Fornovo 8, 00192 Roma”. Il medesimo provvedimento deve essere inviato anche alla sede INPS competente, per gli eventuali atti di propria competenza. Nel presente contributo si individuano nel dettaglio quali sono le tempistiche di presentazione del ricorso al predetto Comitato, come inviarlo e soprattutto quale documentazione inoltrare.
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