21 dicembre 2021

Start-Up e “work for equity”: irrilevante il valore fiscale della partecipazione ricevuta

Memory n. 227 del 21.12.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 776 del 10.11.2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione ai c.d. accordi di “work for equity”, ovvero pattuizioni a fronte delle quali una parte riceve quale corrispettivo per la prestazione una partecipazione. Nel caso esaminato con l’interpello in commento, in particolare, l’istante ha ricevuto delle prestazioni di consulenza effettuate nei confronti della cliente una partecipazione di valore corrispondente alla prestazione che ritiene possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 27, comma 4, del D.Lgs. n.179/2012, secondo cui le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start up o incubatori certificati, ovvero crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto. Confermando quanto sostenuto dalla contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili. Ricordiamo che con l’articolo 38 del DL n. 34 del 19.05.2020, convertito in legge n. 77 del 17.07.2020, il legislatore ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni in materia di Start-up innovative al fine di potenziarne il regime, i benefici, ed estenderne l’ambito di applicazione. Tra le varie modifiche si segnala in particolare l’introduzione di un fondo ad hoc per sostenere lo sviluppo di videogiochi da parte delle Start-Up innovative attraverso il riconoscimento di un contributo calcolato sulle spese sostenuto per la realizzazione del progetto. Con decreto del 18.12.2020 il Ministero dello Sviluppo ha fornito le disposizioni attuative del fondo in oggetto, mentre con successivo decreto direttoriale ha fornito le istruzioni ai fini della presentazione della domanda di beneficio. Ricordiamo che il fondo finanzia progetti che prevedono lo sviluppo delle fasi di concezione e pre produzione del videogioco, nonché la realizzazione di un prototipo destinato alla distribuzione commerciale. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto riconosciuto nella misura del 50% delle spese ammissibili e per un importo da 10.000 a 200.000 euro per singolo prototipo.
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