29 novembre 2017

Stop alla compensazione a seguito di accollo fiscale

Memory n. 347 del 29.11.2017 a cura di Riccardo Malvestiti

Con la risoluzione n. 140/E del 15.11.2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione alla legittimità del pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d’imposta a seguito di accollo fiscale. L’operazione in questione, in particolare, si struttura come segue: i) il debito del contribuente viene pagato da una terza società; ii) il pagamento viene di fatto effettuato tramite compensazione del credito d’imposta (in alcuni casi, il credito viene acquisito da altro soggetto tramite cessione); iii) nel modello F24 vengono indicati due codici fiscali inserendo il codice “62” (“soggetto diverso dal fruitore del credito”). In considerazione del rischio di frode che potrebbe derivare, ad esempio, dalla monetizzazione di crediti d’imposta inesistenti (ceduti ai fini della compensazione dei debiti di altri soggetti), l’Agenzia delle Entrate ha bocciato tali operazioni specificando che: i) per le operazioni effettuate in data precedente alla pubblicazione della risoluzione, non verranno applicate specifiche sanzioni nel caso in cui la compensazione si riferisca ad un credito esistente ed utilizzabile (diversamente, la fattispecie verrà trattata in linea con le sanzioni previste in materia di utilizzo di crediti inesistenti); ii) per le operazioni effettuate a decorrere dalla pubblicazione della risoluzione, la compensazione effettuata tramite accollo del debito altrui verrà sanzionata quale omesso versamento (con riferimento all’accollato) e compensazione indebita (con riferimento all’accollante). Considerata l’obiettiva incertezza normativa, l’Agenzia delle Entrate non sanzionerà dunque le procedure di compensazione tramite accollo per il periodo antecedente alla pubblicazione della risoluzione in commento.
Categorie:Compensazioni
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