27 maggio 2021

Superbonus: controlli tra mini abusi ed appalti

Memory n. 100 del 27.05.2021 a cura di Riccardi Malvestiti

La particolare complessità del c.d. “superbonus”, secondo alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e in occasione di aclune interrogazioni parlamentari, richiede un controllo particolarmente accurato delle posizioni fiscali dei soggetti coinvolti, tra cui anche quella del committente-fruitore dell’agevolazione. Tra gli oggetti di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate potrebbero rientrare, ad esempio, la cartolarizzazione del credito ed il suo trasferimento, i presupposti per la fruizione, nonché le responsabilità penali collegate all’emissione di fatture per operazioni inesistenti o per indebita compensazione. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul punto con la circolare n. 30/E/2020, precisando quando sussiste il concorso di persone in caso di recupero del bonus 110% attraverso il richiamo della precedente circolare n. 180/E/1998. Più recentemente, in occasione di un’interrogazione parlamentare, è stato chiarito che la responsabilità per un utilizzo illegittimo del credito resta in capo al committente/fruitore, ma la responsabilità potrebbe essere estesa anche al fornitore qualora l’Agenzia delle Entrate accerti un concorso nella realizzazione della condotta. Rispetto alla realizzazione dei lavori, in ogni caso, la bozza del DL transizione prevede la semplificazione delle disposizioni previste in materia di superbonus al fine di evitare il blocco dei lavori in presenza di un “miniabuso”. Segnaliamo inoltre che in occasione del DL n. 59 de 06.05.2021 il legislatore ha disposto la proroga, a favore di IACP, condomini e persone fisiche uniche proprietarie di edifici, fino al 31.12.2022 (per condomini e persone fisiche) ed al 30.06.2023 per gli interventi di riqualificazione di IACP ai sensi dell’articolo 119 DL n. 34/2020. Il superbonus al 110%, per effetto delle modifiche da ultimo positivizzate, costituisce un beneficio fiscale fruibile in: i) 5 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute nel 2020 o nel 2021; ii) 4 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute nel 2022. Di seguito illustriamo i chiarimenti fino ad ora forniti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ai controlli ed alle verifiche sul superbonus 110% ed alle modifiche previste dal nuovo DL transizione.
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