23 settembre 2021

Superbonus e sismabonus acquisti: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Memory n. 171 del 23.09.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 556 del 25.08.2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione ad una fattispecie complessa di applicazione del superbonus/sismabonus acquisti, specificando che la natura del fabbricato prima della demolizione e della ricostruzione è irrilevante al fine dell’applicazione dei due benefici. Per il solo superbonus, in ogni caso, è necessario che al termine degli interventi l’immobile deve avere natura residenziale. Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate un contribuente intende acquistare da un’impresa di costruzione alcune unità immobiliari derivanti da un intervento di demolizione e ricostruzione di due edifici preesistenti, uno avente destinazione residenziale, l’altro industriale. L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ai vari quesiti posti dal contribuente, ha precisato che per la detraibilità degli acconti versati sugli immobili è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30.06.2022. Il beneficio in oggetto (con specifico riferimento agli interventi di risparmio energetico) spetta per gli interventi: i) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda; ii) gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Oltre a tali interventi, possono rientrare nel beneficio i c.d. lavori di efficienza energetica "trainati", ovvero quelli diversi da quelli appena indicati. Ricordiamo che il superbonus al 110% costituisce un beneficio fiscale fruibile in: i) 5 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute nel 2020 o nel 2021; ii) 4 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute nel 2022. Segnaliamo che per effetto di quanto previsto dal DL n. 77/2021, in materia di Superbonus: i) gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere "trainati" anche dagli interventi "trainanti" di riduzione del rischio sismico; ii) il limite di spesa agevolata per gli interventi effettuati da enti del terzo settore va calcolato applicando, al limite di spesa previsto, il risultato del rapporto tra la superficie dell'immobile oggetto degli interventi e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare ricavabile dal rapporto immobiliare pubblicato dall'OMI; iii) la detrazione è subordinata alla presentazione della Cila e non è più richiesta l'attestazione di stato legittimo dell'immobile, ossia della relativa "regolarità".
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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