25 giugno 2024
Transizione 5.0: le modifiche apportate in sede di conversione
Memory n. 113 del 25.06.2024 a cura di Riccardo Malvestiti
Con l’articolo 38 del DL n. 19 del 02.03.2024 il legislatore ha introdotto un beneficio a favore degli investimenti effettuati, nel biennio 2024-2025, in beni materiali ed immateriali nuovi previsti dagli allegati A e B alla legge n. 232/2016 che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In occasione della conversione in legge n. 67 del 23.05.2024 il legislatore ha apportato alcune modifiche al beneficio, tra cui segnaliamo le seguenti: i) la specificazione del termine per l’applicazione del beneficio (dal 01.01.2024 fino al 31.12.2025); ii) la comunicazione a GSE diventa di carattere mensile (inizialmente veniva prevista con cadenza giornaliera); iii) tra le comunicazioni per l’utilizzo del credito viene ora prevista la dimostrazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20%; iv) GSE può comunicare all’Agenzia delle Entrate ipotesi di utilizzo indebito del credito. I beni indicati possono accedere al beneficio a condizione che si consegua una riduzione dei consumi energetici complessiva della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, viene calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influenzano sul consumo energetico. Con riferimento all’autoproduzione e autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere a, b e c) del DL n. 181/2023. Il credito d’imposta viene riconosciuto in misura decrescente a seconda dell’intensità dell’investimento: dal 35% (per investimenti fino a 2,5 milioni di euro) fino al 5% (previsto per investimenti oltre i 10 milioni), passando da una aliquota intermedia del 15% applicabile agli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni.
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