10 luglio 2020

Tutele crescenti e licenziamento illegittimo dopo la pronuncia della Corte Costituzionale

Memory n. 140 del 10.07.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con il DL n. 87 del 12.07.2018, convertito con legge n. 96 del 09.08.2018, il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni in materia di licenziamento al fine di incrementare le indennità spettanti al lavoratore. Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 3 del D.Lgs. n. 23 del 04.03.2015, nei casi in cui risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, al lavoratore spetta un’indennità non inferiore a 6 mensilità e non superiore a 36 (in precedenza da 4 a 24) per le aziende oltre i 15 dipendenti. Per le aziende che non raggiungono il predetto limite occupazionale, invece, il risarcimento spettante varia da un minimo di 3 mensilità ad un massimo di 6 mensilità. Con la sentenza n. 194 del 08.11.2018 la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità costituzionale della disciplina in oggetto laddove prevede, quale criterio esclusivo di risarcimento, l’anzianità lavorativa. Secondo quanto stabilito dalla pronuncia, quindi, il giudice può valutare, nella quantificazione dell’indennità risarcitoria, elementi diversi dall’anzianità di servizio quali il numero di dipendenti occupati, le dimensioni dell’attività economica e il comportamento / condizioni delle parti. Rispetto a tali disposizioni segnaliamo alcune pronunce di merito rese in applicazione di tali nuovi principi: i) l’importo di risarcimento indicato dall’articolo 3 del d.Lgs. n. 23/2015 costituisce la base di partenza per la definizione dell’importo spettante (Trib Roma, sent. n. 5422/2019); ii) i criteri sulla base dei quali deve essere definito il risarcimento sono quelli che l’ordinamento indicava già prima del D.Lgs. n. 23/2015 (numero dipendenti, dimensioni attività, comportamento e condizioni delle parti) (Trib. Roma, sent. n. 9079/2018); iii) la discrezionalità del giudice può essere utilizzata per sanzionare comportamenti particolarmente censurabili da parte del datore di lavoro (Trib. Genova n. 1550/2018).
Categorie:Lavoro
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