20 settembre 2018

Tutto pronto per l’utilizzo in compensazione dello sport bonus

Memory n. 253 del 20.09.2018 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L'art. 1 co. 363 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e il DPCM 23.4.2018 prevedono un credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate nel 2018 con riferimento agli interventi di restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorchè destinati ai soggetti concessionari (c.d. "Sport bonus"). Possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese, esercitate in forma individuale o collettiva, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti. Sono oggetto dell'agevolazione le erogazioni liberali: i) effettuate nel corso dell'anno solare 2018; ii) in denaro, fino a 40.000,00 euro; iii) finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici (come definiti dall'art. 3 co. 1 lett. c) e d) del DPR 380/2001), ancorché in regime di concessione amministrativa. I soggetti che intendono usufruire dello "Sport bonus" devono farne richiesta: i) all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; ii) compilando ed inviando un apposito modulo mediante posta elettronica all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it. Per la presentazione della richiesta di usufruire dello "Sport bonus" sono previste due finestre temporali. In particolare: i) la prima finestra, si è chiusa il 21.7.2018 (30 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato); ii) la seconda finestra è in corso di definizione (comunicato 9.8.2018). Lo Sport bonus è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta: i) nella misura del 50% delle suddette erogazioni liberali; ii) nel limite del 3 per mille dei ricavi annui. Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 18.9.2018 n. 65/E, è stato istituito il codice tributo "6892" per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi. Il credito d’imposta può essere utilizzato: i) esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; ii) a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ufficio per lo Sport dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo (vale a dire dal prossimo 21.9.2018, atteso che l’elenco dei soggetti ammessi nella prima finestra è stato pubblicato lo scorso 14.9.2018).
Categorie:Codici tributi  –  Compensazioni
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