27 novembre 2019

Versamento saldo TASI entro il 16 dicembre 2019

Memory n. 214 del 27.11.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Entro il prossimo 16.12.2019 i contribuenti dovranno effettuare il versamento del saldo TASI 2019, determinato utilizzando l’aliquota e le detrazioni valide per il 2019 (salvo nel caso di mancato rispetto dei termini per la delibera e la pubblicazione della stessa). Con riferimento alle modalità di pagamento ricordiamo che i contribuenti hanno la possibilità di: i) versare un primo acconto (calcolato con aliquote e detrazioni previste nell’anno precedente) pari al 50% dell’importo complessivo entro il 16.06 (per il 2019 la scadenza coincideva con il 17.06.2019) ed il saldo entro il 16.12 dell’anno in corso (per il 2019 la scadenza coincide con il 16.12.2019); ii) versare l’intera somma entro il 16.06 (con possibile conguaglio in occasione della seconda rata di saldo, nel caso di modifiche disposte dal comune). Le esenzioni e riduzioni dell’imposta previste dall’ordinamento sono le medesime riconosciute nel precedente anno (per le esenzioni attivate dal 01.01.2019 bisognerà verificare se un cambio di destinazione o una modifica dello stato dell’immobile avvenuta nel corso del 2019 ha reso possibile applicare le nuove esclusioni o riduzioni). Tra quelle di più recente introduzione ricordiamo: i) l’esclusione dell’abitazione principale; ii) fabbricati invenduti dalle imprese costruttrici; iii) immobili locati a canone concordato; iv) immobili concessi in uso ai parenti. L’imposta dovrà essere calcolata, come consueto, in proporzione alla quota ed ai mesi di possesso, e dovrà essere versata tramite modello F24 o bollettino postale. I codici tributo utilizzati per il versamento sono stati individuati con le risoluzioni n. 46/E del 24.04.2014 e n. 47/E del 24.04.2014. Tra i casi più rilevanti di applicazione dell’imposta, ricordiamo i seguenti: i) nell’ipotesi di locazione dell’immobile, un importo tra il 10 ed il 30% è a carico del locatario; ii) in caso di detenzione temporanea inferiore ai sei mesi, il tributo è esclusivamente a carico del locatore; iii) per gli immobili in leasing il tributo è a carico del locatario o conduttore: iv) con riferimento all’ex casa coniugale l’importo è a carico del coniuge assegnatario.
Categorie:Imposte e Tasse
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