7 novembre 2019

Contribuenti forfetari: alla cassa per il secondo acconto dell’imposta sostitutiva al 2 Dicembre 2019

Daily news n. 193 del 07.11.2019 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

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Per i contribuenti che hanno aderito al regime semplificato di cui all’art. 1, co. da 54 a 89, della legge di stabilità 2015 (c.d. regime forfetario), il reddito - che è determinato applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta particolari coefficienti di redditività (differenti a seconda dell’attività esercitata) – deve essere assoggettato ad un’imposta sostitutiva (dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell’IRAP): i) nella misura del 15%, ovvero; ii) nella minore aliquota del 5%, se ricorrono le condizioni previste dal co. 65 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 (c.d. contribuenti start up). Per il versamento dell’imposta sostitutiva operano le medesime disposizioni in materia di versamento dell’IRPEF (versamenti a saldo ed in acconto, compensazione e rateazione). Conseguentemente, l’incremento dell'1% dell'acconto IRPEF dovuto in relazione all'anno 2013 e ai successivi – che ha fissato la misura dell’acconto IRPEF dal 99% al 100% - è applicabile anche ai fini del versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva del regime forfetario ex L. 190/2014, anch'esso pari al 100%. Pertanto, analogamente a quanto previsto ai fini IRPEF, è dovuto il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva da corrispondersi in due rate, qualora l’importo della prima superi 103,00 euro. In tale ipotesi: i) la prima rata, pari al 40%, è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente; ii) la seconda, pari alla differenza tra l’acconto complessivo e la prima rata, va versata invece entro il 30 novembre. Conseguentemente, entro il prossimo 2.12.2019 (in quanto il 30.11.2019 cade di sabato), anche i contribuenti forfetari dovranno procedere al versamento della seconda rata d’acconto per il 2019, qualora dovuto. È giusto il caso di osservare che, l'art. 58 del DL 124/2019 modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli ISA. In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, è prevista la corresponsione di due rate di pari importo (ognuna del 50%). La norma sulla rimodulazione dell’acconto fa riferimento solo ai soggetti ISA, mentre la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti delle imposte a saldo per il 2018 e a titolo di prima rata di acconto per il 2019, ha interessato, oltre ai soggetti ISA, anche i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014 (R.M. 64/E/2019). Tuttavia, considerato che la norma sulla rimodulazione dell’acconto fa riferimento solo ai contribuenti ISA, è indispensabile e urgente chiarire, così come accaduto per la proroga dei versamenti, se la rimodulazione degli acconti riguardi pure i forfetari. Conseguentemente, in attesa degli opportuni chiarimenti, si consiglia di adottare un comportamento prudenziale, ossia di rispettare l'attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).
Categorie:Regimi contabili
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