9 aprile 2021

Emergenza Covid-19: la riduzione del canone non osta al mantenimento della cedolare secca

Daily news n. 63 del 09.04.2021 a cura di Sandro Cerato

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L’articolo 3 del D.Lgs. 23/2011 ha introdotto, a partire dal 2011, un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi (noto come “cedolare secca”) che sostituisce l’Irpef, le addizionali regionale e comunale all’Irpef, nonché le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. Le aliquote dell’imposta sostitutiva della cedolare secca - da applicarsi sul 100% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti - sono di due misure: un’aliquota “ordinaria” pari al 21% (applicabile ai contratti del c.d. “canale libero” (4+4) e ai contratti soggetti alla disciplina civilistica di cui agli articoli 1571 ss. cod. civ) ed un’aliquota “ridotta” pari al 10% (applicabile ai contratti c.d. “a canone concordato”). Con la risposta ad interpello 9.3.2021 n. 165, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cedolare secca resta applicabile anche se, nello stipulare il nuovo accordo territoriale sulle locazioni abitative, le associazioni di categoria di proprietari ed inquilini introducono una clausola secondo cui, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, il valore massimo del canone di locazione subisce una riduzione, eccezionale e temporanea (della durata massima di 6 mesi). Infatti, in tal caso, l'adeguamento del contratto alla clausola definita in sede di accordo territoriale è un obbligo per le parti, sicché la riduzione del canone di locazione che ne consegue non deriva dalla volontà delle parti, ma è obbligatoria e temporanea. In breve, la particolare situazione emergenziale che giustifica l'inserimento automatico e temporaneo di tale clausola nei contratti di locazione, avendo lo scopo di tutelare entrambe le parti contrattuali, non impedisce l'applicazione della cedolare secca, ai sensi dell'art. 3 co. 11 del DLgs. 23/2011.
Categorie:Cedolare secca
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