25 ottobre 2018

Il contratto di somministrazione dopo il Decreto Dignità

Daily news n. 182 del 25.10.2018 a cura di Daniele Bonaddio

Il contratto di somministrazione dopo il Decreto Dignità - Daily news n. 182 del 25.10.2018 a cura di Daniele Bonaddio€ 6,00

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L’introduzione del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. Decreto Dignità), convertito con modificazioni e integrazioni in L. 9 agosto 2019, n. 96, è intervenuto in maniera significativa sulla disciplina del contratto di somministrazione e tempo determinato, di cui all’art. 30 e ss. del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le cui norme sono entrate in vigore il 12 agosto 2018. Le modifiche, in particolare, riguardano il limite numerico dei lavoratori somministrati che possono essere inseriti in azienda. Dunque, fermo restando l’applicazione dell’art. 2 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, il quale dispone che in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla nuova disciplina del contratto a termine (da ultimo modificata proprio dal Decreto Dignità), il Legislatore ha innalzato il plafond dei lavoratori somministrati assumibili con contratto a tempo determinato dal 20% al 30%. Pertanto, il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula di tali contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Se l’attività è iniziata nel corso dell’anno, il limite si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione. Tali limitazioni non operano con riferimento: ai lavoratori in mobilità (abrogata dal 1° gennaio 2017), ai soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dell’art. 2, numeri 4) e 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Categorie:Lavoro
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