15 ottobre 2020

Il credito d’imposta negozi e botteghe: il punto

Daily news n. 179 del 15.10.2020 a cura di Franca Recenti

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L'art. 65 del DL 18/2020 (conv. L. 24.4.2020 n. 27) ha introdotto un credito d'imposta sui canoni di locazione di botteghe e negozi al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus. Sotto il profilo soggettivo, la disposizione esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti che esercitano un’attività d’impresa, restando conseguentemente esclusi coloro che esercitano arti e professioni (c.d. “liberi professionisti”). Con la risposta interpello 8.9.2020 n.321, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta in analisi, in caso di canone di locazione relativo ad immobili appartenenti a diverse categorie catastali, spetta esclusivamente in relazione agli immobili censiti nella categoria catastale C/1 e solo per la parte di canone riferibile a tali immobili. Con la risposta interpello 7.9.2020 n. 318, è stato chiarito invece che è possibile fruire del credito d'imposta per botteghe e negozi ex art. 65 del DL 18/2020 qualora la struttura contrattuale con cui venga concesso l'immobile presenti la medesima funzione economica del contratto di locazione "tipico", come nel caso di un contratto di concessione di un immobile bene pubblico. Il credito d'imposta è utilizzabile dal 25.3.2020 (art. 68 co. 2 del DL 18/2020 e ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 13): i) esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo "6914"); ii) tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa all'utilizzo diretto, il credito d'imposta può essere ceduto ad altri soggetti (art. 122 del DL 34/2020). La comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta è effettuata (provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739): i) dal 13.7.2020 al 31.12.2021; ii) direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi; iii) utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. I soggetti che hanno ricevuto il credito (compresi anche istituti di credito e altri intermediari finanziari) devono comunicarne l’accettazione, tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia, e potranno utilizzare il credito acquisito con le medesime modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente: i) utilizzo diretto in compensazione del credito dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione (codice tributo "6930); ii) cessione dello stesso ad altri soggetti, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione (utilizzando la medesima procedura commentata in precedenza). Con la risposta ad interpello Agenzia delle Entrate del 30.9.2020, è stato chiarito che il credito d’imposta, in quanto istituito per essere utilizzato per lo più da soggetti privati, può essere compensato dai cessionari solo mediante il modello F24 "ordinario", mentre non è possibile l'utilizzo del modello F24 Enti Pubblici. Con la risposta ad interpello 13.10.2020 n. 468, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, infine, che il credito d'imposta in rassegna può spettare sull'intero canone di locazione (in presenza delle altre condizioni di legge) nell'ipotesi in cui l'immobile locato, catastalmente classificato C/1, sia destinato solo in parte ad un'attività che è stata oggetto di sospensione ad opera dei provvedimenti emergenziali per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, purché "le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa". Nel caso di specie, l'Agenzia ritiene tale requisito soddisfatto, in quanto l'attività sospesa aveva generato, nel periodo di imposta 2019, ricavi superiori al 50% dei ricavi complessivi.
Categorie:Crediti d'imposta
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