25 giugno 2019

Il reddito derivante dalla locazione breve: esempi di compilazione del modello Redditi PF 2019

Daily news n. 119 del 25.06.2019 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

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L’art. 4, del DL 50/2017, ha individuato una nuova e specifica categoria di locazioni c.d. “locazioni brevi”. Si tratta dei contratti di locazione stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Oltre alla messa a disposizione dell’immobile per un periodo non superiore a 30 giorni, il regime delle locazioni brevi, può comprendere anche altri servizi, strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile quali, ad esempio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, nonché la fornitura di utenze, wi-fi e aria condizionata (Circolare 24/E/2017). Nella definizione di “locazione breve” rientrano anche i contratti di sublocazione e i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario ed aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi, sempreché rispettino le condizioni che configurano una locazione breve: durata massima 30 giorni ed eventuale presenza di servizi accessori (es. fornitura di biancheria e/o di pulizia dei locali). Rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina non solo i contratti di locazione stipulati “direttamente” dal proprietario, ma anche i contratti di locazione stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e da soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. In capo ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (e/o gestiscono portali telematici che facilitano l’incontro tra domanda e offerta di locazione) che intervengono nella stipula dei contratti di locazione breve e/o che si occupano dell’incasso dei relativi canoni di locazione compete un obbligo di comunicazione dei dati dei contratti di locazione conclusi per loro tramite (art. 4, co. 4, del DL n. 50/2017), nonché un obbligo di ritenuta sui canoni o corrispettivi incassati (art. 4, co. 5, del DL n. 50/2017). Oltre alla definizione del perimetro delle “locazioni brevi”, il legislatore ha individuato il corretto regime fiscale applicabile ai relativi redditi: è stata prevista, infatti, la possibilità di assoggettare “ordinariamente” ad IRPEF i redditi in esame, ovvero di assoggettare gli stessi, per opzione, al regime della cedolare secca. La compilazione del modello REDDITI PF, con riferimento ai contratti di locazione breve, deve tenere conto delle peculiarità di tali contratti. In primo luogo, va considerato che le locazioni brevi producono: i) redditi fondiari, se si tratta di contratti di locazione breve, stipulati dal proprietario; ii) redditi diversi, se si tratta di contratti assimilati alle locazioni brevi, quali i contratti di locazione breve stipulati dal comodatario (circ. 12.10.2017 n. 24, § 3.1) o i contratti di sublocazione breve stipulati dal conduttore. Quindi, i redditi derivanti da locazioni brevi (se stipulate dall’1.6.2017), devono essere dichiarati, nel modello REDDITI PF 2019: i) nel quadro RB, se si tratta di redditi fondiari, secondo le regole ordinarie per essi operanti (con le particolarità derivanti dall’eventuale esistenza della ritenuta); ii) nel quadro RL, se si tratta di redditi diversi derivanti dalla sublocazione breve o dalla locazione breve stipulata dal comodatario.
Categorie:Modelli fiscali e dichiarativi
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